LEGGE 25 FEBBRAIO 1992, N. 215 AZIONI POSITIVE PER L’IMPRENDITORIA FEMMINILE (Pubblicata nella Gazz. Uff. 7 marzo 1992, n. 56).
Art. 1.
Principi generali.
1. La presente legge è diretta a promuovere l’uguaglianza sostanziale e le pari opportunità per uomini e donne nell’attività economica e imprenditoriale.
2. Le disposizioni di cui alla presente legge sono, in particolare, dirette a:
a) favorire la creazione e lo sviluppo dell’imprenditoria femminile, anche in forma cooperativa;
b) promuovere la formazione imprenditoriale e qualificare la professionalità delle donne imprenditrici;
c) agevolare l’accesso al credito per le imprese a conduzione o a prevalente partecipazione femminile;
d) favorire la qualificazione imprenditoriale e la gestione delle imprese
familiari da parte delle donne;
e) promuovere la presenza delle imprese a conduzione o a prevalente
partecipazione femminile nei comparti più innovativi dei diversi settori produttivi.
Art.2.
Beneficiari.
1. Possono accedere ai benefici previsti dalla presente legge i seguenti soggetti:
a) le società cooperative e le società di persone, costituite in misura non inferiore al 60 per cento da donne, le società di capitali le cui quote di partecipazione spettino in misura non inferiore ai due terzi a donne e i cui organi di amministrazione siano costituiti per almeno i due terzi da donne, nonché‚ le imprese individuali gestite da donne, che operino nei settori dell’industria, dell’artigianato, dell’agricoltura, del commercio, del turismo e dei servizi;
b) le imprese, o i loro consorzi, le associazioni, gli enti, le società di
promozione imprenditoriale anche a capitale misto pubblico e privato, i centri di formazione e gli ordini professionali che promuovono corsi di formazione imprenditoriale o servizi di consulenza e di assistenza tecnica e manageriale riservati per una quota non inferiore al 70 per cento a donne.
Art.3.
Fondo nazionale per lo sviluppo dell’imprenditoria femminile.
1. E’ istituito il Fondo nazionale per lo sviluppo dell’imprenditoria femminile, di seguito denominato Fondo, con apposito capitolo nello stato di previsione della spesa del Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato. La dotazione finanziaria del Fondo è stabilita in lire trenta miliardi per il triennio 1992-1994, in ragione di lire dieci miliardi annui.
Art.4.
Incentivazioni per la promozione di nuove imprenditorialità femminili e per
l’acquisizione di servizi reali.
1. A valere sulle disponibilità del Fondo di cui all’articolo 3, ai soggetti indicati all’articolo 2, comma 1, lettera a), costituiti in data successiva a quella di entrata in vigore della presente legge, possono essere concessi:
a) contributi in conto capitale fino al 50 per cento delle spese per impianti ed attrezzature sostenute per l’avvio o per l’acquisto di attività commerciali e turistiche o di attività nel settore dell’industria, dell’artigianato, del commercio o dei servizi, nonché‚ per i progetti aziendali connessi all’introduzione di qualificazione e di innovazione di prodotto, tecnologica od organizzativa;
b) contributi fino al 30 per cento delle spese sostenute per l’acquisizione di servizi destinati all’aumento della produttività, all’innovazione organizzativa, al trasferimento delle tecnologie, alla ricerca di nuovi mercati per il collocamento dei prodotti, all’acquisizione di nuove tecniche di produzione, di gestione e di commercializzazione, nonché‚ per lo sviluppo di sistemi di qualità.
2. Per i soggetti di cui al comma 1 che sono costituiti e operano nei territori di cui all’allegato al regolamento (CEE) n. 2052/88 del Consiglio del 24 giugno 1988 e nei territori italiani colpiti da fenomeni di declino industriale, individuati con decisione della Commissione delle Comunità europee del 21 marzo 1989, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. 112 del 25 aprile 1989, e interessati dalle azioni comunitarie di sviluppo di cui al citato regolamento (CEE) n. 2052/88, i
contributi previsti dal comma 1, lettere a) e b), possono essere elevati,
rispettivamente, fino al 60 ed al 40 per cento.
3. A valere sulle disponibilità di cui al comma 1 sono concessi contributi fino ad un ammontare pari al 50 per cento delle spese sostenute dai soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b), per le attività ivi previste.
Art.5.
Crediti di imposta.
1. I soggetti di cui all’articolo 4, comma 1, possono richiedere, in luogo dei contributi previsti dal medesimo articolo 4, ed in misura ad essi equivalente, di usufruire di crediti di imposta ai quali si applicano le disposizioni di cui all’articolo 11 della legge 5 ottobre 1991, n. 317;
2. Per la concessione dei crediti di imposta di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui all’articolo 10 della legge 5 ottobre 1991, n. 317. Con decreto del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le relative modalità di attuazione.
Art. 6.
Criteri e modalità per la concessione delle agevolazioni.
1. I criteri e le modalità per la presentazione delle domande e per la concessione delle agevolazioni previste dall’articolo 4 sono stabiliti con decreto del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Le agevolazioni sono concesse con decreto del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato, di concerto con i Ministri competenti per i settori cui appartengono i soggetti beneficiari.
Art.7.
Revoca e cumulabilità delle agevolazioni.
1. Le agevolazioni di cui agli articoli 4 e 5 possono essere revocate dal Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato, di concerto con i Ministri competenti per i settori cui appartengono i soggetti beneficiari, per il venir meno di uno o più dei requisiti prescritti per la concessione delle agevolazioni medesime. A tal fine le amministrazioni competenti per la concessione delle agevolazioni possono disporre ispezioni e verifiche presso i soggetti beneficiari.
2. Le agevolazioni di cui agli articoli 4 e 5 sono cumulabili con gli altri benefici previsti dalla presente legge nonché‚ con i benefici previsti da altre leggi dello Stato e delle regioni, entro il limite massimo dell’80 per cento della spesa ammessa all’agevolazione.
Art.8.
Finanziamenti agevolati.
1. Ai soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a), possono essere concessi dagli istituti ed aziende di credito di cui all’articolo 19 della legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive modificazioni, finanziamenti agevolati ai fini previsti dall’articolo 4, comma 1, di importo non superiore a trecento milioni e di durata non superiore a cinque anni, ad un tasso di interesse pari al 50 per cento del tasso di riferimento in
vigore per il settore cui appartiene l’impresa beneficiaria.
2. Per i soggetti di cui al comma 1 che sono costituiti ed operano nei territori di cui all’allegato al citato regolamento (CEE) n. 2052/88 e nei territori italiani colpiti da fenomeni di declino industriale, individuati con la citata decisione della Commissione delle Comunità europee del 21 marzo 1989, e interessati dalle azioni comunitarie di sviluppo di cui al citato regolamento (CEE) n. 2052/88, il tasso di interesse può essere ridotto fino al 40 per cento del tasso di riferimento.
3. L’Istituto centrale per il credito a medio termine (Mediocredito centrale) è autorizzato ad effettuare tutte le operazioni finanziarie previste dall’articolo 2 della legge 30 aprile 1962, n. 265, con gli istituti e le aziende di credito di cui al comma 1 del presente articolo, allo scopo di porre i predetti istituti ed aziende in grado di praticare i tassi di interesse agevolati previsti dai commi 1 e 2.
4. Per gli interventi previsti dai commi 1, 2 e 3 è conferito annualmente al Mediocredito centrale il 10 per cento delle disponibilità del Fondo di cui all’articolo 3.
Art.9.
Garanzia integrativa.
1. I finanziamenti previsti dall’articolo 8 possono essere assistiti dalla garanzia del Fondo di cui all’articolo 20 della legge 12 agosto 1977, n. 675, e successive modificazioni, ovvero, in relazione al settore di appartenenza dei richiedenti, dalle garanzie del Fondo di cui all’articolo 7 della legge 10 ottobre 1975, n. 517, o del Fondo di cui all’articolo 1 della legge 14 ottobre 1964, n. 1068. La garanzia del Fondo di cui all’articolo 20 della citata legge n. 675 del 1977 e del Fondo di cui
all’articolo 7 della citata legge n. 517 del 1975 può essere accordata, su richiesta degli istituti ed aziende di credito o dei beneficiari dei finanziamenti, con deliberazione del Mediocredito centrale. La garanzia del Fondo di cui all’articolo 1 della citata legge n. 1068 del 1964 può essere accordata con deliberazione del comitato previsto dall’articolo 3 della medesima legge.
Art.10.
Comitato per l’imprenditoria femminile.
1. Presso il Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato è istituito il Comitato per l’imprenditoria femminile composto dal Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato o, per sua delega, da un Sottosegretario di Stato, con funzioni di presidente, dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, dal Ministro dell’agricoltura e delle foreste, dal Ministro del tesoro, o da loro delegati; da una rappresentante degli istituti di credito, da una rappresentante per ciascuna delle organizzazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale della cooperazione, della piccola industria, del commercio, dell’artigianato, dell’agricoltura, del turismo e dei servizi.
2. I membri del Comitato sono nominati con decreto del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato, su designazione delle organizzazioni di appartenenza, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, e restano in carica tre anni. Per ogni membro effettivo viene nominato un supplente.
3. Il Comitato elegge nel proprio ambito uno o due vicepresidenti; per
l’adempimento delle proprie funzioni esso si avvale del personale e delle strutture messe a disposizione dai Ministri di cui al comma 1.
4. Il Comitato ha compiti di indirizzo e di programmazione generale in ordine agli interventi previsti dalla presente legge; promuove altresì lo studio, la ricerca e l’informazione imprenditorialità femminile.
5. Per le finalità di cui al presente articolo il Comitato stabilisce gli opportuni collegamenti con il Servizio centrale per la piccola industria e l’artigianato di cui all’articolo 39, comma 1, lettera a), della legge 5 ottobre 1991, n. 317, e si avvale di consulenti, individuati tra persone aventi specifiche competenze professionali ed esperienze in materia di imprenditoria femminile.
6. Per lo svolgimento delle attività di cui al presente articolo, è autorizzata la spesa annua di lire cinquecento milioni a valere sulle disponibilità del Fondo di cui all’articolo 3.
Art.11.
Relazione al Parlamento.
1. Il Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato verifica lo stato di attuazione della presente legge, presentando a tal fine una relazione annuale al Parlamento.
Art.12.
Iniziative delle regioni.
1. Le regioni, anche a statuto speciale, nonché‚ le province autonome di Trento e di Bolzano, attuano per le finalità coerenti con la presente legge, in accordo con le associazioni di categoria, programmi che prevedano la diffusione di informazioni mirate, nonché‚ la realizzazione di servizi di consulenza e di assistenza tecnica, di progettazione organizzativa, di supporto alle attività agevolate dalla presente legge.
2. Per la realizzazione di tali programmi, le regioni possono stipulare apposite convenzioni con enti pubblici e privati che abbiano caratteristiche di affidabilità e consolidata esperienza in materia e che siano presenti sull’intero territorio regionale.
3. Per la realizzazione dei programmi di intervento di cui al comma 1, le regioni possono ottenere contributi dal Fondo di cui all’articolo 3 in misura non superiore al 30 per cento della spesa prevista.
Art.13.
Copertura finanziaria
1. All’onere derivante dalla presente legge, pari a lire dieci miliardi per l’anno 1992, lire dieci miliardi per l’anno 1993 e lire dieci miliardi per l’anno 1994, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del Tesoro per l’anno 1992, all’uopo utilizzando l’accantonamento Interventi vari nel
campo sociale (Imprenditorialità femminile).
2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Finanziamenti imprenditoria femminile
venerdì 16 luglio 2010 di Prestito personale
Comperate Prestitempo
lunedì 24 maggio 2010 di Prestito personale
Il prodotto Comperate Prestitempo ad oggi consente di avere un finanziamento fino a 30 mila euro con la possibilità di restituzione in 5 anni con tasso di interesse applicato TAN 8,50% e TAEG 8,74% per una rata di circa 256 al mese.
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Finanziamenti imprenditoria giovanile
sabato 08 maggio 2010 di Prestito personale
Le imprese giovanili di servizi grazie alla legge 236 /1993 godono della possibilità di erogazione di finanziamenti e agevolazioni varie.
In questa maniera si vuole agevolare il finanziamento alle nuove imprese per aiutarle ad affrontare le spese.
Gli incentivi vengono finanziari o economici vengono messe a disposizione alle imprese appena costituite o in fase di costituzione tenendo conto delle imprese costituite da giovani, appunto da qui nasce la legge sui finanziamenti all’imprenditoria giovanile.
Per accedere ai finanziamenti agevolati occorre rispettare alcuni criteri dei quali si riportano i principali.
Le imprese costituite da giovani imprenditori che decidono di intraprendere la nuova attività devono operare in uno dei seguenti settori:
- servizi
- turismo
- beni culturali
- manutenzione di opere civili e industriali
- innovazione tecnologica
- tutela ambientale
- agricoltura
- trasformazione e commercializzazione dei prodotti agro industriali
Possono godere di finanziamento le spese di gestione:
- materie prime
- semilavorati
- prodotti finiti
- servizi di progettazione
- oneri finanziari
- canoni di leasing
- canoni di locazione
Possono avere il finanziamento agevolato anche le spese di investimento:
- immobili
- studi di fattibilità
- macchinari
- brevetti
- attrezzature
- impianti
- altri beni a funzionalità pluriennale connessa con il ciclo produttivo
Le agevolazioni sono costituite da finanziamenti agevolati e contributi a fondo perduto e alla fornitura di servizi reali.
Incentivi autoimprenditorialità e autoimpiego
sabato 03 aprile 2010 di Prestito personale
Decreto Legislativo 21 aprile 2000, n. 185
“Incentivi all’autoimprenditorialita’ e all’autoimpiego, in attuazione dell’articolo 45, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144″
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 156 del 6 luglio 2000
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, ed in particolare l’articolo 45, comma 1, che delega il Governo ad emanare uno o piu’ decreti legislativi contenenti norme intese a ridefinire il sistema degli incentivi all’occupazione, ivi compresi quelli relativi all’autoimprenditorialita’ e all’autoimpiego;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 febbraio 2000;
Visto il parere della Conferenza unificata, istituita ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
Acquisito il parere delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 aprile 2000;
Sulla proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, dell’industria, del commercio e dell’artigianato, delle finanze, delle politiche agricole e forestali, dell’ambiente, per le politiche comunitarie e per i beni e le attivita’ culturali;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Titolo I
INCENTIVI IN FAVORE DELL’AUTOIMPRENDITORIALITA’
Art. 1.
Principi generali
1. Le disposizioni del presente titolo sono dirette a favorire l’ampliamento della base produttiva e occupazionale nonche’ lo sviluppo di una nuova imprenditorialita’ nelle aree economicamente svantaggiate del Paese, attraverso la promozione, l’organizzazione e la finalizzazione di energie imprenditoriali, a promuovere l’uguaglianza sostanziale e le pari opportunita’ tra uomini e donne nell’attivita’ economica e imprenditoriale, a sostenere la creazione e lo sviluppo dell’impresa sociale ed a sostenere l’impresa agricola.
2. Le disposizioni sono, in particolare, dirette a:
a) favorire la creazione e lo sviluppo dell’imprenditorialita’, anche in forma cooperativa;
b) promuovere la formazione imprenditoriale e la professionalita’ dei nuovi imprenditori;
c) agevolare l’accesso al credito per le imprese a conduzione o a prevalente partecipazione giovanile;
d) promuovere la presenza delle imprese a conduzione o a prevalente partecipazione giovanile nei comparti piu’ innovativi dei diversi settori produttivi;
e) promuovere la formazione imprenditoriale e la professionalita’ delle donne imprenditrici;
f) favorire la creazione e lo sviluppo dell’impresa sociale;
g) promuovere l’imprenditorialita’ e la professionalita’ dei soggetti svantaggiati;
h) agevolare l’accesso al credito per le imprese sociali di cui all’articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991, n. 381;
i) favorire lo sviluppo di nuova imprenditorialita’ in agricoltura;
l) promuovere l’imprenditorialita’ e la professionalita’ degli agricoltori;
m) agevolare l’accesso al credito per i nuovi imprenditori agricoli.
Art. 2.
Ambito territoriale di applicazione
1. Le misure incentivanti di cui al presente titolo sono applicabili nei territori di cui ai nuovi obiettivi 1 e 2 dei programmi comunitari, nelle aree ammesse alla deroga di cui all’articolo 87 (gia’ articolo 92), paragrafo 3, lettera c), del Trattato di Roma, come modificato dal Trattato di Amsterdam, nonche’ nelle aree svantaggiate di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 14 marzo 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 15 giugno 1995, n. 138, e successive modificazioni.
Art. 3.
Benefici
1. Ai soggetti ammessi alle agevolazioni sono concedibili i seguenti benefici:
a) contributi a fondo perduto e mutui agevolati, per gli investimenti, secondo i limiti fissati dall’Unione europea;
b) contributi a fondo perduto in conto gestione, secondo i limiti fissati dall’Unione europea;
c) assistenza tecnica in fase di realizzazione degli investimenti e di avvio delle iniziative;
d) attivita’ di formazione e qualificazione dei profili imprenditoriali, funzionali alla realizzazione del progetto.
Art. 4.
G a r a n z i e
1. I mutui a tasso agevolato sono assistiti dalle garanzie previste dal codice civile e da privilegio speciale, da costituire con le stesse modalita’ ed avente le stesse caratteristiche del privilegio di cui all’articolo 7 del decreto legislativo luogotenenziale 1° novembre 1944, n. 367, come sostituito dall’articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° ottobre 1947, n. 1075, acquisibile nell’ambito degli investimenti da realizzare.
Capo I
Misure in favore della nuova imprenditorialita’ nei settori della produzione dei beni e dei servizi alle imprese.
Art. 5.
Soggetti beneficiari
1. Al fine di favorire la creazione di nuova imprenditorialita’, possono essere ammesse ai benefici di cui all’articolo 3 le societa’, ivi comprese le cooperative di produzione e lavoro iscritte nel registro prefettizio di cui all’articolo 13 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, composte esclusivamente da soggetti di eta’ compresa tra i 18 ed i 35 anni, ovvero composte prevalentemente da soggetti di eta’ compresa tra i 18 ed i 29 anni che abbiano la maggioranza assoluta numerica e di quote di partecipazione, che presentino progetti per l’avvio di nuove iniziative nei settori di cui all’articolo 6, comma 1.
2. I soci aventi la maggioranza assoluta numerica e di quote di partecipazione delle societa’ di cui al comma 1 devono risultare residenti, alla data del 1° gennaio 2000, nei comuni ricadenti, anche in parte, nei territori di cui all’articolo 2.
3. Le societa’ di cui al comma 1 devono avere sede legale, amministrativa ed operativa nei territori di cui all’articolo 2.
4. La presente disposizione non si applica alle ditte individuali, alle societa’ di fatto ed alle societa’ aventi un unico socio.
Art. 6.
Progetti finanziabili
1. Possono essere finanziati, secondo i criteri e gli indirizzi stabiliti dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) e nei limiti posti dalla Unione europea, i progetti relativi alla produzione di beni nei settori dell’agricoltura, dell’artigianato o dell’industria ovvero relativi alla fornitura di servizi a favore delle imprese appartenenti a qualsiasi settore.
2. Sono esclusi dal finanziamento i progetti che:
a) prevedono investimenti superiori a lire 5 miliardi al netto dell’imposta sul valore aggiunto (IVA);
b) non prevedono l’ampliamento della base imprenditoriale, produttiva ed occupazionale;
c) non presentano il requisito della novita’ dell’iniziativa;
d) si riferiscono a settori esclusi o sospesi dal CIPE o da disposizioni comunitarie.
Capo II
Misure in favore della nuova imprenditorialita’ nel settore dei servizi
Art. 7.
Soggetti beneficiari
1. Al fine di favorire la creazione di nuova imprenditorialita’, possono essere ammesse ai benefici di cui all’articolo 3, le societa’, ivi comprese le cooperative di produzione e lavoro iscritte nel registro prefettizio di cui all’articolo 13 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, composte esclusivamente da soggetti di eta’ compresa tra i 18 ed i 35 anni, ovvero composte prevalentemente da soggetti di eta’ compresa tra i 18 ed i 29 anni che abbiano la maggioranza assoluta numerica e di quote di partecipazione, che presentino progetti per l’avvio di nuove iniziative nei settori di cui all’articolo 8, comma 1.
2. I soci aventi la maggioranza assoluta numerica e di quote di partecipazione delle societa’ di cui al comma 1 devono risultare residenti, alla data del 1° gennaio 2000, nei comuni ricadenti, anche in parte, nei territori di cui all’articolo 2.
3. Le societa’ di cui al comma 1 devono avere la sede legale, amministrativa ed operativa nei territori di cui all’articolo 2.
4. La presente disposizione non si applica alle ditte individuali, alle societa’ di fatto ed alle societa’ aventi un unico socio.
Art. 8.
Progetti finanziabili
1. Possono essere finanziati, secondo i criteri e gli indirizzi stabiliti dal CIPE e nei limiti posti dall’Unione europea, i progetti relativi alla fornitura di servizi nei settori della fruizione dei beni culturali, del turismo, della manutenzione di opere civili ed industriali, della innovazione tecnologica, della tutela ambientale, dell’agricoltura e trasformazione e commercializzazione dei prodotti agroindustriali.
2. Sono esclusi dal finanziamento i progetti che:
a) prevedono investimenti superiori a lire un miliardo al netto dell’IVA;
b) non prevedono l’ampliamento della base imprenditoriale, produttiva ed occupazionale;
c) non presentano il requisito della novita’ dell’iniziativa;
d) si riferiscono a settori esclusi o sospesi dal CIPE o da disposizioni comunitarie.
Capo III
Misure in favore della nuova imprenditorialita’ in agricoltura
Art. 9
Soggetti beneficiari
1. Al fine di favorire la creazione di nuova imprenditorialita’ in agricoltura, possono essere ammessi ai benefici di cui all’articolo 3, gli agricoltori di eta’ compresa tra i 18 ed i 35 anni, subentranti nella conduzione dell’azienda agricola al familiare, che presentino progetti per lo sviluppo o il consolidamento di iniziative nei settori di cui all’articolo 10, comma 1.
2. I soggetti di cui al comma 1 devono risultare residenti, alla data del 1° gennaio 2000, nei comuni ricadenti, anche in parte, nei territori di cui all’articolo 2.
3. L’azienda agricola deve essere localizzata nei territori di cui all’articolo 2.
Art. 10.
Progetti finanziabili
1. Possono essere finanziati, secondo i criteri e gli indirizzi stabiliti dal CIPE e nei limiti posti dall’Unione europea, i progetti relativi ai settori della produzione, commercializzazione e trasformazione di prodotti in agricoltura.
2. Sono esclusi dal finanziamento i progetti che:
a) prevedono investimenti superiori a lire due miliardi al netto dell’IVA;
b) si riferiscono a settori esclusi o sospesi dal CIPE o da disposizioni comunitarie.
Capo IV
Misure in favore delle cooperative sociali
Art. 11.
Soggetti beneficiari
1. A sostegno dell’imprenditorialita’ sociale possono essere ammesse ai benefici di cui all’articolo 3 le cooperative sociali di cui all’articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991, n. 381, che presentino progetti per la creazione di nuove iniziative, nonche’ per il consolidamento e lo sviluppo di attivita’ gia’ esistenti nei settori indicati all’articolo 12, comma 1.
2. Le cooperative di nuova costituzione, con esclusione dei soci svantaggiati, devono essere composte esclusivamente da soggetti di eta’ compresa tra i 18 ed i 35 anni ovvero composte prevalentemente da soggetti di eta’ compresa tra i 18 ed i 29 anni che abbiano la maggioranza assoluta numerica e di quote di partecipazione.
3. I soci aventi la maggioranza assoluta numerica e di quote di partecipazione delle societa’ di cui al comma 1 devono risultare residenti, alla data del 1° gennaio 2000, nei comuni ricadenti, anche in parte, nei territori di cui all’articolo 2. Nel caso di cooperative gia’ esistenti, tutti i soci devono possedere i predetti requisiti alla medesima data.
4. Le societa’ di cui al comma 1 devono avere la sede legale, amministrativa ed operativa nei territori indicati all’articolo 2.
Art. 12.
Progetti finanziabili
1. Possono essere finanziati, secondo i criteri e gli indirizzi stabiliti dal CIPE e nei limiti posti dalla Unione europea, i progetti relativi alla produzione di beni nei settori dell’agricoltura, dell’artigianato o dell’industria ovvero relativi alla fornitura di servizi a favore delle imprese appartenenti a qualsiasi settore.
2. Sono esclusi dal finanziamento i progetti che:
a) prevedono investimenti superiori a lire un miliardo al netto dell’IVA nel caso di nuove iniziative;
b) prevedono investimenti superiori a lire 500 milioni al netto dell’IVA, in caso di sviluppo e consolidamento di attivita’ gia’ avviate;
c) si riferiscono a settori esclusi o sospesi dal CIPE o da disposizioni comunitarie.
Titolo II
INCENTIVI IN FAVORE DELL’AUTOIMPIEGO
Art. 13.
Principi generali
1. Le disposizioni del presente titolo sono dirette a favorire la diffusione di forme di autoimpiego attraverso strumenti di promozione del lavoro autonomo e dell’autoimprenditorialita’.
2. Le disposizioni sono dirette, in particolare:
a) a favorire l’inserimento nel mondo del lavoro di soggetti privi di occupazione;
b) a qualificare la professionalita’ dei soggetti beneficiari e promuovere la cultura d’impresa.
Art. 14.
Ambito territoriale di applicazione
1. Le misure incentivanti di cui al presente Titolo sono applicabili nei territori di cui ai nuovi obiettivi 1 e 2 dei programmi comunitari, nelle aree ammesse alla deroga di cui all’articolo 87 (gia’ articolo 92), paragrafo 3, lettera c), del Trattato di Roma, come modificato dal Trattato di Amsterdam, nonche’ nelle aree svantaggiate di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 14 marzo 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 15 giugno 1995, n. 138, e successive modificazioni.
Art. 15.
Benefici
1. Ai soggetti ammessi alle agevolazioni sono concedibili i seguenti benefici:
a) contributi a fondo perduto e mutui agevolati per gli investimenti, secondo i limiti fissati dall’Unione europea;
b) contributi a fondo perduto in conto gestione, secondo i limiti fissati dall’Unione europea;
c) assistenza tecnica in fase di realizzazione degli investimenti e di avvio delle iniziative.
2. I benefici finanziari di cui al comma 1 sono concessi entro il limite del de minimis individuato in base alle vigenti disposizioni comunitarie.
Art. 16.
G a r a n z i e
1. La realizzazione e gestione delle iniziative agevolate sono assistite da idonee garanzie anche assicurative relative ai beni ed alle attivita’ oggetto di finanziamento.
Capo I
Misure in favore del lavoro autonomo
Art. 17.
Soggetti beneficiari
1. Al fine di favorire la creazione di lavoro autonomo, possono essere ammessi ai benefici di cui all’articolo 15 i soggetti maggiorenni, privi di occupazione nei sei mesi antecedenti la data di presentazione della richiesta di ammissione e residenti, alla data del 1° gennaio 2000, nei comuni ricadenti, anche in parte, nei territori di cui all’articolo 14, che presentino progetti relativi all’avvio di attivita’ autonome nei settori di cui all’articolo 18, comma 1.
2. Ai fini della disposizione di cui al comma 1, non sono considerati soggetti privi di occupazione:
a) i titolari di contratti di lavoro dipendente a tempo determinato e indeterminato ed anche a tempo parziale;
b) i titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa;
c) i soggetti che esercitano una libera professione;
d) i titolari di partita IVA;
e) gli imprenditori, familiari e coadiutori di imprenditori;
f) gli artigiani.
3. Le iniziative agevolate devono avere sede amministrativa ed operativa nei territori di cui all’articolo 14.
Art. 18.
Progetti finanziabili
1. Possono essere finanziate, secondo i criteri e gli indirizzi stabiliti dal CIPE e nei limiti posti dalla Unione europea, le iniziative nei settori della produzione di beni, della fornitura di servizi e del commercio e la cui realizzazione avvenga in forma di ditta individuale.
2. Sono escluse dal finanziamento le iniziative che:
a) prevedono investimenti superiori a lire 50 milioni al netto dell’IVA;
b) si riferiscono a settori esclusi o sospesi dal CIPE o da disposizioni comunitarie.
Capo II
Misure in favore dell’autoimpiego in forma di microimpresa
Art. 19.
Soggetti beneficiari
1. Al fine di favorire la creazione di iniziative di autoimpiego in forma di microimpresa, possono essere ammesse ai benefici di cui all’articolo 15, le societa’ di persone, di nuova costituzione, non aventi scopi mutualistici e composte per almeno la meta’ numerica e di quote di partecipazione da soggetti aventi i requisiti indicati all’articolo 17, comma 1, che presentino progetti per l’avvio di attivita’ nei settori di cui all’articolo 20, comma 1. Trova applicazione la disposizione di cui al citato articolo 17, comma 2.
2. Le societa’ di cui al comma 1 devono avere la sede legale, amministrativa ed operativa nei territori di cui all’articolo 14.
3. La presente disposizione non si applica alle ditte individuali, alle societa’ di capitali, alle societa’ di fatto ed alle societa’ aventi un unico socio.
Art. 20.
Progetti finanziabili
1. Possono essere finanziate, secondo i criteri e gli indirizzi stabiliti dal CIPE e nei limiti posti dalla Unione europea, le iniziative relative ai settori della produzione di beni e della fornitura di servizi.
2. Sono escluse dal finanziamento le iniziative che:
a) prevedono investimenti complessivamente superiori a lire 250 milioni al netto dell’IVA;
b) si riferiscono ai settori della produzione di beni in agricoltura, del commercio, nonche’ ai settori esclusi o sospesi dal CIPE o da disposizioni comunitarie.
Capo III
Misure in favore dell’autoimpiego in franchising
Art. 21.
Soggetti beneficiari
1. Al fine di favorire la creazione di nuove iniziative di autoimpiego in forma di franchising, possono essere ammesse ai benefici di cui all’articolo 15 le ditte individuali e le societa’, anche aventi un unico socio, di nuova costituzione, che presentino progetti nei settori di cui all’articolo 22, comma 1, realizzabili in qualita’ di franchisee.
2. I titolari delle ditte individuali ed almeno la meta’ numerica dei soci delle societa’ di cui al comma 1, i quali devono detenere almeno la meta’ delle quote di partecipazione, devono possedere i requisiti di cui all’articolo 17, comma 1. Trovano applicazione le disposizioni di cui al citato articolo 17, comma 2.
3. Le ditte individuali e le societa’ di cui al comma 1 devono avere la sede legale, amministrativa ed operativa nei territori di cui all’articolo 14.
4. La presente disposizione non si applica alle societa’ di fatto ed alle societa’ aventi scopi mutualistici.
Art. 22.
Progetti finanziabili
1. Possono essere finanziate, secondo i criteri e gli indirizzi stabiliti dal CIPE e nei limiti posti dalla Unione europea, le iniziative relative ai settori della produzione e commercializzazione di beni e servizi mediante franchising.
2. Sono esclusi dal finanziamento i progetti che si riferiscono a settori esclusi o sospesi dal CIPE o da disposizioni comunitarie.
Titolo III
DISPOSIZIONI COMUNI TRANSITORIE E FINALI
Art. 23.
Disposizioni di attuazione
1. Alla societa’ Sviluppo Italia S.p.a., costituita ai sensi dell’articolo 1 del decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, e’ affidato il compito di provvedere alla selezione ed erogazione delle agevolazioni, anche finanziarie, e all’assistenza tecnica dei progetti e delle iniziative presentate ai fini della concessione delle misure incentivanti previste nel presente decreto legislativo.
2. Nell’attuazione delle attribuzioni di cui al comma 1, la societa’ Sviluppo Italia S.p.a. stipula apposita convenzione triennale con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, sentito il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, entro il sessantesimo giorno dalla data di emanazione del presente decreto.
3. La societa’ di cui al comma 1 e’ autorizzata a stipulare contratti di finanziamento con i beneficiari delle misure previste dal presente decreto.
4. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel limite delle competenze statali ai sensi degli articoli 18 e 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
Art. 24.
Criteri e modalita’ per la concessione delle agevolazioni
1. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e, relativamente alle disposizioni di cui al titolo I, capo III, anche con il Ministro delle politiche agricole e forestali, fissa con uno o piu’ regolamenti, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, criteri e modalita’ di concessione delle agevolazioni previste nel presente decreto. Prima della loro adozione i regolamenti sono comunicati alla Commissione europea a norma dell’articolo 88 (gia’ 93) del Trattato UE. I regolamenti adottati sono comunicati alle competenti commissioni parlamentari entro venti giorni successivi alla loro adozione.
2. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel limite delle competenze statali ai sensi degli articoli 18 e 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
Art. 25.
Disposizioni finanziarie
1. Il Fondo istituito ai sensi dell’articolo 27, comma 11, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e’ rifinanziabile, per un periodo pluriennale ai sensi dell’articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e, per l’anno 2000, fino a lire 100 miliardi a favore degli interventi di promozione del lavoro autonomo, ai sensi dell’articolo 63, comma 2, della citata legge n. 488 del 1999.
2. Il CIPE puo’ destinare con proprie delibere dotazioni ulteriori al Fondo di cui al comma 1.
Art. 26.
Disposizioni generali
1. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica presenta annualmente al Parlamento una relazione sull’attuazione delle misure incentivanti previste dal presente decreto.
Art. 27.
Disposizioni transitorie
1. In attesa dell’emanazione dei regolamenti di cui all’articolo 24, continuano a trovare applicazione i seguenti regolamenti:
a) decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 18 febbraio 1998, n. 306, per le misure previste al titolo I, capo I, del presente decreto;
b) decreto del Ministro del bilancio e della programmazione economica 11 maggio 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 184 dell’8 agosto 1995, per le misure previste al titolo I, capo II, del presente decreto;
c) decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 19 marzo 1999, n. 147, per le misure previste al titolo I, capo III, del presente decreto;
d) decreto del direttore generale del Tesoro 28 ottobre 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 288 del 9 dicembre 1999, per le misure previste al titolo I, capo IV, del presente decreto;
e) decreto del Ministro del tesoro 8 novembre 1996, n. 591, e decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 1° febbraio 1999, n. 222, per le misure previste al titolo II, capo I, del presente decreto.
2. Dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma 1, sono abrogati:
a) l’articolo 1 del decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1995, n. 95;
b) l’articolo 1-bis del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236;
c) l’articolo 3, comma 9, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135;
d) l’articolo 51 della legge 23 dicembre 1998, n. 448;
e) l’articolo 9-septies del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608.
Finanziamenti agevolati
lunedì 01 marzo 2010 di Prestito personale
La Comunità Europea e gli enti pubblici italiani ogni anno mettono a disposizione ingenti quantità di finanziamenti agevolati.
Purtroppo si è notato che ogni anno molti di questi finanziamenti agevolati non vengono richiesti e utilizzati e vanno pertanto perduti.
Questo è un vero peccato e si invita chi può avere accesso a questa tipologia di finanziamento di verificare meglio come va effettuata la richiesta e di chiedere le dovute informazioni presso gli uffici competenti o farsi assistere da un professionista del settore.
Non usufruire di finanziamenti agevolati può causare un aumento di costi dovuti ad altre tipologie di finanziamento.
Il settore non è semplice da seguire e spesso ci sono molte novità ma si ritiene utile un costante aggiornamento per cogliere le numerose ed interessanti opportunità offerte.
ING
lunedì 01 febbraio 2010 di Prestito personale
ING Direct è tra le banche online più importanti del mondo con oltre 10 milioni di clienti è presente in numerosi Paesi.
ING Direct fa parte di ING Group, un colosso bancario e assicurativo olandese presente in oltre 60 Paesi con oltre 100 mila dipendenti e 60 milioni di clienti. Numeri molto importanti per una banca.
Come tutte le banche online, ING Direct offre servizi e prodotti particolarmente vantaggiosi rispetto ai canali standard.
Le offerte su internet, in tv, sui giornali di prodotti finanziari sono sempre maggiori. Le massicce campagne pubblicitarie che ING Direct da anni crea in Italia ha fatto ben conoscere a tutti la convenienza offerta ai propri clienti da parte di questa banca.
In particolare ING Direct offre vantaggiose condizioni su:
- Conto arancio
- Conto corrente arancio
- Mutuo arancio
- Investimenti arancio
Con il conto arancio si ha un rendimento elevato in particolare per i nuovi clienti, successivamente altre opzioni ed in particolare l’opzione Arancio più consente di ottenere rendimenti di sicuro interesse.
Il conto arancio aderisce al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi olandese e italiano offrendo pertanto importanti garanzie sui risparmi dei clienti.
Il conto arancio è senza spese, non costa nulla: operazioni di apertuta, chiusura, deposito e trasferimento del conto arancio sono gratis.
Sul conto arancio non si paga l’imposta di bollo.
Il conto arancio si può aprire anche solo con 1 euro, si può prelevare in qualsiasi momento e in 2 giorni lavorativi si ha la disposizione della liquidità.
Gli interessi sono calcolati su base giornaliera.
Ing è anche mutuo arancio: un mutuo bancario a tasso variabile o a tasso fisso o rata costante che consente di:
- Acquistare la prima o la seconda casa
- Rottamare il vecchio mutuo e sostituirlo con il mutuo arancio
- Mutuo + soldi: sostituire il mutuo precedente e ottenere altri soldi
Anche sul settore investimenti ING Direct è molto attiva grazie ai seguenti prodotti:
- Fondi Arancio
- Borsa Protetta Arancio
- Trading online
Con il conto corrente arancio si ha un conto senza spese e se si accredita sul conto lo stipendio o la pensione o se si ha un saldo medio trimestrale superiore ad un certo importo non si paga neppure l’imposta di bollo.
I prelievi bancomat sono gratuiti in tutta Europa.
Aprire il conto ING Direct è molto semplice e si può effettuare l’apertura online.
Webank
domenica 10 gennaio 2010 di Prestito personale
Il Gruppo bancario Bipiemme – Banca Popolare di Milano – ha la società Webank.it che è specializzata nell’attività dell’internet home banking.
Webank pertanto è una banca online e come tale con la logica del self service via internet offre condizioni favorevoli ai propri clienti grazie ad una struttura snella e professionale che consente di ottimizzare i costi e di rendere servizi efficienti mantenendo la professionalità consueta del gruppo milanese.
Webank.it è una delle prime banche online italiane essendo online dal 1999, periodo nel quale iniziavano le prime vere offerte su internet in particolare nel settore bancario.
Attualmente sono presenti due tipologie di conto corrente su Webank:
- Conto @me con zero costi di tenuta conto e di apertura dedicato ai clienti privati
- Conto MyBusiness: il conto dedicato alle ditte individuali e liberi professionisti
Webank.it tiene a sottolineare alcune delle caratteristiche che l’hanno resa famosa nel settore delle banche online:
Sicurezza con doppio livello di password di accesso
Esperienza ultra decennale
Innovazione continua per fornire i servizi richiesti dagli utenti
Con Webank.it, online dal 1999, è possibile accedere a:
- Conti correnti
- Carte
- Trading on line
- Investimenti
- Prestiti
- Mutui banca a tasso fisso e a tasso variabile
- Offerta business
- Mobile Banking
Inoltre Webank dispone anche di un comodo numero verde e aderisce a “PattiChiari”.
Prestito online
martedì 01 dicembre 2009 di Prestito personale
Con Prestiti online è possibile avere un servizio gratuito, tassi competitivi e un confronto trasparente per ottenere i finanziamenti alle migliori condizioni. In particolare Prestiti online si occupa prevalentemente di:
- Prestiti personali
- Cessione del quinto
- Prestiti auto
- Carte revolving
- Consolidamento debiti
- Mutui casa
Con i prestiti personali è possibile richiedere l’erogazione di un finanziamento fino a € 60000 con la possibilità di rimborso in 120 mesi. In questo caso non è richiesta nessuna garanzia e la valutazione dell’eventuale erogazione del prestito viene effettuata con rapidità.
Anche il consolidamento debiti può essere una soluzione interessante in quanto con questa formula di fatto si estinguono i finanziamenti in corso con la possibilità di avere entualmente altra liquidità aggiuntiva e creare una differente durata del periodo di rimborso e unificare tutti i debiti in una sola rata più comoda.
La cessione del quinto dello stipendio è invece una soluzione molto comoda ed economica e consente di avere un prestito in base al proprio reddito.
Prestiti online inoltre consente di ottenere rinnovi su altre cessioni in corso e di avere una consulenza diretta personalizzata con preventivi in tempo reale.
Con il servizio mutuo casa è possibile confrontare le condizioni di 40 mutui bancari a tasso fisso e a tasso variabile e trovare il mutuo migliore in 3 minuti; inoltre si può avere una consulenza personalizzata e servizio gratuito. La fattibilità dell’erogazione del mutuo viene effettuata entro 2 giorni.
Le banche convenzionate con questo gruppo sono:
- Banca Antonveneta
- Banca Carige
- Banca Caripe
- Banca CR Firenze
- Banca Credito Sardo
- Banca dell’Adriatico
- Banca Monte dei Paschi di Siena
- Banca Nazionale del Lavoro
- Banca Popolare di Bari
- Banca Popolare di Crema
- Banca Popolare di Cremona
- Banca Popolare di Lodi
- Banca Sella
- Banca Sud Arditi Galati
- Banco di Napoli
- Barclays Bank
- BHW
- BNP Paribas Personal Finance
- Cariparma Crédit Agricole
- Carisbo Cassa di Risparmio Bologna
- Cassa di Risparmio Lucca Pisa Livorno
- Cassa di Risparmio Veneto
- Cassa di Risparmio Venezia
- CheBanca!
- Credem
- Friulcassa
- ING Direct
- Intesa Sanpaolo
- Unicredit Family Financing
Prestito d’onore
domenica 01 novembre 2009 di Prestito personale
Il prestito d’onore è nato oltre 10 anni fa nel 1996 nell’ambito di concedere agevolazioni finanziarie ai giovani imprenditori.
La legge 608/96 ha creato il “prestito d’onore” grazie al quale offre agevolazioni per l’investimento e per la gestione delle attività imprenditoriali.
Il prestito d’onore viene concesso ai giovani imprenditori con il limite di 25822 euro, pari a 50 milioni di lire.
Il prestito d’onore viene erogato per il 60% a fondo perduto fino ad un massimo di 15494 euro mentre il rimanente 40%, ovvero fino a un massimo di 10330 euro, viene finanziato come prestito da restituire entro 5 anni a condizioni agevolate.
Per richiedere un prestito d’onore occorre:
- Non essere occupati da almeno 6 mesi
- Essere maggiorenni
- Avere la residenza dal 1′ gennaio 2000 nei territori agevolati
Occorre comunque informarsi bene perchè i prestiti d’onore presentanto numerosi vantaggi ma per sfruttarli adeguatamente occorre avere una buona informazione in merito.
Per esempio la Regione Lazio grazie alla Legge regionale 19/99 riesce a finanziare il prestito d’onore fino a un massimo di 30 mila euro per la realizzazione dell’attività autonoma in forma individuale, ovvero la ditta individuale.
In questo caso per accede alle agevolazioni finanziarie occorre:
- Avere fra i 18 e i 35 anni
- Essere residente nella regione Lazio
- Essere in uno stato di “non occupazione”
- Non essere già amministratore di società o già titolare di ditta individuale
- Non essere titolare di partita IVA da oltre 6 mesi prima della presentazione della domanda
- I titolari di partita IVA movimentata in data antecedente alla presentazione di domanda non possono accedere alle agevolazioni previste da questa legge
La Regione Lazio ha previsto i settori di attività soggetti ad agevolazione con il prestito d’onore così come le iniziative agevolabili, l’ambito territoriale, l’entità delle agevolazioni (50% a fondo perduto e 50% con mutuo agevolato da restituire in 5 anni), le spese agevolabili.
Alcuni utili riferimenti legislativi:
- Legge Regionale 1 settembre 1999, n. 19 – Istituzione del Prestito d’Onore
- Legge Regionale 6 febbraio 2003, n. 2, Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2003, art. 61 Modifiche alla Legge regionale 1 settembre 1999, n. 19 Istituzionedel Prestito d’Onore e successive modifiche
- Legge Regionale 28 aprile 2006, n. 4 – Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2006, art. 105 – Modifiche alla Legge regionale 1 settembre 1999, n. 19 Istituzione del Prestito d’Onore e successive modifiche
- Regolamento (CE) N. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006, relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di importanza minore
- Decreto Legislativo 21 aprile 2000, n. 181, Diposizioni per agevolare l’incontro fra domanda ed offerta di lavoro
- Decreto Legislativo 19 dicembre 2002, n. 297, Disposizioni modificative e correttive del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181
Preventivo scritto
giovedì 15 ottobre 2009 di Prestito personale
Per non incorrere in sorprese sgradevoli può essere utile anche richiedere un preventivo di un prestito personale accertandosi che il medesimo sia rilasciato realmente dalla società ovvero che sia scritto su carta intestata o provenga dal sito ufficiale della società finanziaria che eroga il prestito o che il preventivo pervenga mediante email della società finanziaria stessa.
Queste modalità non escludono truffe sui prestiti ma certamente limitano notevolmente i rischi di frodi. Appurare per esempio la bontà della società e che il sito internet sia quello realmente della società può essere un punto di inizio per richiedere informazioni in maniera più sicura.
Qualora ci fosse qualcosa di anomalo è opportuno prestare la massima attenzione e consultare un legale o comunque cercare di comprendere meglio chi si ha davanti facendo le opportune ricerche e controlli.
Incorrere in situazioni indesiderate è un qualcosa che bisogna evitare, sempre!