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Category Archive for 'finanziamento'

Finanziamenti imprenditoria femminile

LEGGE 25 FEBBRAIO 1992, N. 215 AZIONI POSITIVE PER L’IMPRENDITORIA FEMMINILE (Pubblicata nella Gazz. Uff. 7 marzo 1992, n. 56).
Art. 1.
Principi generali.
1. La presente legge è diretta a promuovere l’uguaglianza sostanziale e le pari opportunità per uomini e donne nell’attività economica e imprenditoriale.
2. Le disposizioni di cui alla presente legge sono, in particolare, dirette a:
a) favorire la creazione e lo sviluppo dell’imprenditoria femminile, anche in forma cooperativa;
b) promuovere la formazione imprenditoriale e qualificare la professionalità delle donne imprenditrici;
c) agevolare l’accesso al credito per le imprese a conduzione o a prevalente partecipazione femminile;
d) favorire la qualificazione imprenditoriale e la gestione delle imprese
familiari da parte delle donne;
e) promuovere la presenza delle imprese a conduzione o a prevalente
partecipazione femminile nei comparti più innovativi dei diversi settori produttivi.
Art.2.
Beneficiari.
1. Possono accedere ai benefici previsti dalla presente legge i seguenti soggetti:
a) le società cooperative e le società di persone, costituite in misura non inferiore al 60 per cento da donne, le società di capitali le cui quote di partecipazione spettino in misura non inferiore ai due terzi a donne e i cui organi di amministrazione siano costituiti per almeno i due terzi da donne, nonché‚ le imprese individuali gestite da donne, che operino nei settori dell’industria, dell’artigianato, dell’agricoltura, del commercio, del turismo e dei servizi;
b) le imprese, o i loro consorzi, le associazioni, gli enti, le società di
promozione imprenditoriale anche a capitale misto pubblico e privato, i centri di formazione e gli ordini professionali che promuovono corsi di formazione imprenditoriale o servizi di consulenza e di assistenza tecnica e manageriale riservati per una quota non inferiore al 70 per cento a donne.
Art.3.
Fondo nazionale per lo sviluppo dell’imprenditoria femminile.
1. E’ istituito il Fondo nazionale per lo sviluppo dell’imprenditoria femminile, di seguito denominato Fondo, con apposito capitolo nello stato di previsione della spesa del Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato. La dotazione finanziaria del Fondo è stabilita in lire trenta miliardi per il triennio 1992-1994, in ragione di lire dieci miliardi annui.
Art.4.
Incentivazioni per la promozione di nuove imprenditorialità femminili e per
l’acquisizione di servizi reali
.
1. A valere sulle disponibilità del Fondo di cui all’articolo 3, ai soggetti indicati all’articolo 2, comma 1, lettera a), costituiti in data successiva a quella di entrata in vigore della presente legge, possono essere concessi:
a) contributi in conto capitale fino al 50 per cento delle spese per impianti ed attrezzature sostenute per l’avvio o per l’acquisto di attività commerciali e turistiche o di attività nel settore dell’industria, dell’artigianato, del commercio o dei servizi, nonché‚ per i progetti aziendali connessi all’introduzione di qualificazione e di innovazione di prodotto, tecnologica od organizzativa;
b) contributi fino al 30 per cento delle spese sostenute per l’acquisizione di servizi destinati all’aumento della produttività, all’innovazione organizzativa, al trasferimento delle tecnologie, alla ricerca di nuovi mercati per il collocamento dei prodotti, all’acquisizione di nuove tecniche di produzione, di gestione e di commercializzazione, nonché‚ per lo sviluppo di sistemi di qualità.
2. Per i soggetti di cui al comma 1 che sono costituiti e operano nei territori di cui all’allegato al regolamento (CEE) n. 2052/88 del Consiglio del 24 giugno 1988 e nei territori italiani colpiti da fenomeni di declino industriale, individuati con decisione della Commissione delle Comunità europee del 21 marzo 1989, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. 112 del 25 aprile 1989, e interessati dalle azioni comunitarie di sviluppo di cui al citato regolamento (CEE) n. 2052/88, i
contributi previsti dal comma 1, lettere a) e b), possono essere elevati,
rispettivamente, fino al 60 ed al 40 per cento.
3. A valere sulle disponibilità di cui al comma 1 sono concessi contributi fino ad un ammontare pari al 50 per cento delle spese sostenute dai soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b), per le attività ivi previste.
Art.5.
Crediti di imposta.
1. I soggetti di cui all’articolo 4, comma 1, possono richiedere, in luogo dei contributi previsti dal medesimo articolo 4, ed in misura ad essi equivalente, di usufruire di crediti di imposta ai quali si applicano le disposizioni di cui all’articolo 11 della legge 5 ottobre 1991, n. 317;
2. Per la concessione dei crediti di imposta di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui all’articolo 10 della legge 5 ottobre 1991, n. 317. Con decreto del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le relative modalità di attuazione.
Art. 6.
Criteri e modalità per la concessione delle agevolazioni.
1. I criteri e le modalità per la presentazione delle domande e per la concessione delle agevolazioni previste dall’articolo 4 sono stabiliti con decreto del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Le agevolazioni sono concesse con decreto del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato, di concerto con i Ministri competenti per i settori cui appartengono i soggetti beneficiari.
Art.7.
Revoca e cumulabilità delle agevolazioni.
1. Le agevolazioni di cui agli articoli 4 e 5 possono essere revocate dal Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato, di concerto con i Ministri competenti per i settori cui appartengono i soggetti beneficiari, per il venir meno di uno o più dei requisiti prescritti per la concessione delle agevolazioni medesime. A tal fine le amministrazioni competenti per la concessione delle agevolazioni possono disporre ispezioni e verifiche presso i soggetti beneficiari.
2. Le agevolazioni di cui agli articoli 4 e 5 sono cumulabili con gli altri benefici previsti dalla presente legge nonché‚ con i benefici previsti da altre leggi dello Stato e delle regioni, entro il limite massimo dell’80 per cento della spesa ammessa all’agevolazione.
Art.8.
Finanziamenti agevolati.
1. Ai soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a), possono essere concessi dagli istituti ed aziende di credito di cui all’articolo 19 della legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive modificazioni, finanziamenti agevolati ai fini previsti dall’articolo 4, comma 1, di importo non superiore a trecento milioni e di durata non superiore a cinque anni, ad un tasso di interesse pari al 50 per cento del tasso di riferimento in
vigore per il settore cui appartiene l’impresa beneficiaria.
2. Per i soggetti di cui al comma 1 che sono costituiti ed operano nei territori di cui all’allegato al citato regolamento (CEE) n. 2052/88 e nei territori italiani colpiti da fenomeni di declino industriale, individuati con la citata decisione della Commissione delle Comunità europee del 21 marzo 1989, e interessati dalle azioni comunitarie di sviluppo di cui al citato regolamento (CEE) n. 2052/88, il tasso di interesse può essere ridotto fino al 40 per cento del tasso di riferimento.
3. L’Istituto centrale per il credito a medio termine (Mediocredito centrale) è autorizzato ad effettuare tutte le operazioni finanziarie previste dall’articolo 2 della legge 30 aprile 1962, n. 265, con gli istituti e le aziende di credito di cui al comma 1 del presente articolo, allo scopo di porre i predetti istituti ed aziende in grado di praticare i tassi di interesse agevolati previsti dai commi 1 e 2.
4. Per gli interventi previsti dai commi 1, 2 e 3 è conferito annualmente al Mediocredito centrale il 10 per cento delle disponibilità del Fondo di cui all’articolo 3.
Art.9.
Garanzia integrativa.
1. I finanziamenti previsti dall’articolo 8 possono essere assistiti dalla garanzia del Fondo di cui all’articolo 20 della legge 12 agosto 1977, n. 675, e successive modificazioni, ovvero, in relazione al settore di appartenenza dei richiedenti, dalle garanzie del Fondo di cui all’articolo 7 della legge 10 ottobre 1975, n. 517, o del Fondo di cui all’articolo 1 della legge 14 ottobre 1964, n. 1068. La garanzia del Fondo di cui all’articolo 20 della citata legge n. 675 del 1977 e del Fondo di cui
all’articolo 7 della citata legge n. 517 del 1975 può essere accordata, su richiesta degli istituti ed aziende di credito o dei beneficiari dei finanziamenti, con deliberazione del Mediocredito centrale. La garanzia del Fondo di cui all’articolo 1 della citata legge n. 1068 del 1964 può essere accordata con deliberazione del comitato previsto dall’articolo 3 della medesima legge.
Art.10.
Comitato per l’imprenditoria femminile.
1. Presso il Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato è istituito il Comitato per l’imprenditoria femminile composto dal Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato o, per sua delega, da un Sottosegretario di Stato, con funzioni di presidente, dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, dal Ministro dell’agricoltura e delle foreste, dal Ministro del tesoro, o da loro delegati; da una rappresentante degli istituti di credito, da una rappresentante per ciascuna delle organizzazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale della cooperazione, della piccola industria, del commercio, dell’artigianato, dell’agricoltura, del turismo e dei servizi.
2. I membri del Comitato sono nominati con decreto del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato, su designazione delle organizzazioni di appartenenza, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, e restano in carica tre anni. Per ogni membro effettivo viene nominato un supplente.
3. Il Comitato elegge nel proprio ambito uno o due vicepresidenti; per
l’adempimento delle proprie funzioni esso si avvale del personale e delle strutture messe a disposizione dai Ministri di cui al comma 1.
4. Il Comitato ha compiti di indirizzo e di programmazione generale in ordine agli interventi previsti dalla presente legge; promuove altresì lo studio, la ricerca e l’informazione imprenditorialità femminile.
5. Per le finalità di cui al presente articolo il Comitato stabilisce gli opportuni collegamenti con il Servizio centrale per la piccola industria e l’artigianato di cui all’articolo 39, comma 1, lettera a), della legge 5 ottobre 1991, n. 317, e si avvale di consulenti, individuati tra persone aventi specifiche competenze professionali ed esperienze in materia di imprenditoria femminile.
6. Per lo svolgimento delle attività di cui al presente articolo, è autorizzata la spesa annua di lire cinquecento milioni a valere sulle disponibilità del Fondo di cui all’articolo 3.
Art.11.
Relazione al Parlamento.
1. Il Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato verifica lo stato di attuazione della presente legge, presentando a tal fine una relazione annuale al Parlamento.
Art.12.
Iniziative delle regioni.
1. Le regioni, anche a statuto speciale, nonché‚ le province autonome di Trento e di Bolzano, attuano per le finalità coerenti con la presente legge, in accordo con le associazioni di categoria, programmi che prevedano la diffusione di informazioni mirate, nonché‚ la realizzazione di servizi di consulenza e di assistenza tecnica, di progettazione organizzativa, di supporto alle attività agevolate dalla presente legge.
2. Per la realizzazione di tali programmi, le regioni possono stipulare apposite convenzioni con enti pubblici e privati che abbiano caratteristiche di affidabilità e consolidata esperienza in materia e che siano presenti sull’intero territorio regionale.
3. Per la realizzazione dei programmi di intervento di cui al comma 1, le regioni possono ottenere contributi dal Fondo di cui all’articolo 3 in misura non superiore al 30 per cento della spesa prevista.
Art.13.
Copertura finanziaria
1. All’onere derivante dalla presente legge, pari a lire dieci miliardi per l’anno 1992, lire dieci miliardi per l’anno 1993 e lire dieci miliardi per l’anno 1994, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del Tesoro per l’anno 1992, all’uopo utilizzando l’accantonamento Interventi vari nel
campo sociale (Imprenditorialità femminile).
2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

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Finanziamenti imprenditoria giovanile

Le imprese giovanili di servizi grazie alla legge 236 /1993 godono della possibilità di erogazione di finanziamenti e agevolazioni varie.

In questa maniera si vuole agevolare il finanziamento alle nuove imprese per aiutarle ad affrontare le spese.

Gli incentivi vengono finanziari o economici vengono messe a disposizione alle imprese appena costituite o in fase di costituzione tenendo conto delle imprese costituite da giovani, appunto da qui nasce la legge sui finanziamenti all’imprenditoria giovanile.

Per accedere ai finanziamenti agevolati occorre rispettare alcuni criteri dei quali si riportano i principali.
Le imprese costituite da giovani imprenditori che decidono di intraprendere la nuova attività devono operare in uno dei seguenti settori:

  • servizi
  • turismo
  • beni culturali
  • manutenzione di opere civili e industriali
  • innovazione tecnologica
  • tutela ambientale
  • agricoltura
  • trasformazione e commercializzazione dei prodotti agro industriali

Possono godere di finanziamento le spese di gestione:

  • materie prime
  • semilavorati
  • prodotti finiti
  • servizi di progettazione
  • oneri finanziari
  • canoni di leasing
  • canoni di locazione

Possono avere il finanziamento agevolato anche le spese di investimento:

  • immobili
  • studi di fattibilità
  • macchinari
  • brevetti
  • attrezzature
  • impianti
  • altri beni a funzionalità pluriennale connessa con il ciclo produttivo

Le agevolazioni sono costituite da finanziamenti agevolati e contributi a fondo perduto e alla fornitura di servizi reali.

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Decreto Legislativo 21 aprile 2000, n. 185

“Incentivi all’autoimprenditorialita’ e all’autoimpiego, in attuazione dell’articolo 45, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144″

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 156 del 6 luglio 2000

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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, ed in particolare l’articolo 45, comma 1, che delega il Governo ad emanare uno o piu’ decreti legislativi contenenti norme intese a ridefinire il sistema degli incentivi all’occupazione, ivi compresi quelli relativi all’autoimprenditorialita’ e all’autoimpiego;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 febbraio 2000;

Visto il parere della Conferenza unificata, istituita ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Acquisito il parere delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 aprile 2000;

Sulla proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, dell’industria, del commercio e dell’artigianato, delle finanze, delle politiche agricole e forestali, dell’ambiente, per le politiche comunitarie e per i beni e le attivita’ culturali;

E m a n a
il seguente decreto legislativo:

Titolo I
INCENTIVI IN FAVORE DELL’AUTOIMPRENDITORIALITA’

Art. 1.
Principi generali

1. Le disposizioni del presente titolo sono dirette a favorire l’ampliamento della base produttiva e occupazionale nonche’ lo sviluppo di una nuova imprenditorialita’ nelle aree economicamente svantaggiate del Paese, attraverso la promozione, l’organizzazione e la finalizzazione di energie imprenditoriali, a promuovere l’uguaglianza sostanziale e le pari opportunita’ tra uomini e donne nell’attivita’ economica e imprenditoriale, a sostenere la creazione e lo sviluppo dell’impresa sociale ed a sostenere l’impresa agricola.

2. Le disposizioni sono, in particolare, dirette a:
a) favorire la creazione e lo sviluppo dell’imprenditorialita’, anche in forma cooperativa;
b) promuovere la formazione imprenditoriale e la professionalita’ dei nuovi imprenditori;
c) agevolare l’accesso al credito per le imprese a conduzione o a prevalente partecipazione giovanile;
d) promuovere la presenza delle imprese a conduzione o a prevalente partecipazione giovanile nei comparti piu’ innovativi dei diversi settori produttivi;
e) promuovere la formazione imprenditoriale e la professionalita’ delle donne imprenditrici;
f) favorire la creazione e lo sviluppo dell’impresa sociale;
g) promuovere l’imprenditorialita’ e la professionalita’ dei soggetti svantaggiati;
h) agevolare l’accesso al credito per le imprese sociali di cui all’articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991, n. 381;
i) favorire lo sviluppo di nuova imprenditorialita’ in agricoltura;
l) promuovere l’imprenditorialita’ e la professionalita’ degli agricoltori;
m) agevolare l’accesso al credito per i nuovi imprenditori agricoli.

Art. 2.
Ambito territoriale di applicazione

1. Le misure incentivanti di cui al presente titolo sono applicabili nei territori di cui ai nuovi obiettivi 1 e 2 dei programmi comunitari, nelle aree ammesse alla deroga di cui all’articolo 87 (gia’ articolo 92), paragrafo 3, lettera c), del Trattato di Roma, come modificato dal Trattato di Amsterdam, nonche’ nelle aree svantaggiate di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 14 marzo 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 15 giugno 1995, n. 138, e successive modificazioni.

Art. 3.
Benefici

1. Ai soggetti ammessi alle agevolazioni sono concedibili i seguenti benefici:
a) contributi a fondo perduto e mutui agevolati, per gli investimenti, secondo i limiti fissati dall’Unione europea;
b) contributi a fondo perduto in conto gestione, secondo i limiti fissati dall’Unione europea;
c) assistenza tecnica in fase di realizzazione degli investimenti e di avvio delle iniziative;
d) attivita’ di formazione e qualificazione dei profili imprenditoriali, funzionali alla realizzazione del progetto.

Art. 4.
G a r a n z i e

1. I mutui a tasso agevolato sono assistiti dalle garanzie previste dal codice civile e da privilegio speciale, da costituire con le stesse modalita’ ed avente le stesse caratteristiche del privilegio di cui all’articolo 7 del decreto legislativo luogotenenziale 1° novembre 1944, n. 367, come sostituito dall’articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° ottobre 1947, n. 1075, acquisibile nell’ambito degli investimenti da realizzare.

Capo I
Misure in favore della nuova imprenditorialita’ nei settori della produzione dei beni e dei servizi alle imprese.

Art. 5.
Soggetti beneficiari

1. Al fine di favorire la creazione di nuova imprenditorialita’, possono essere ammesse ai benefici di cui all’articolo 3 le societa’, ivi comprese le cooperative di produzione e lavoro iscritte nel registro prefettizio di cui all’articolo 13 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, composte esclusivamente da soggetti di eta’ compresa tra i 18 ed i 35 anni, ovvero composte prevalentemente da soggetti di eta’ compresa tra i 18 ed i 29 anni che abbiano la maggioranza assoluta numerica e di quote di partecipazione, che presentino progetti per l’avvio di nuove iniziative nei settori di cui all’articolo 6, comma 1.

2. I soci aventi la maggioranza assoluta numerica e di quote di partecipazione delle societa’ di cui al comma 1 devono risultare residenti, alla data del 1° gennaio 2000, nei comuni ricadenti, anche in parte, nei territori di cui all’articolo 2.

3. Le societa’ di cui al comma 1 devono avere sede legale, amministrativa ed operativa nei territori di cui all’articolo 2.

4. La presente disposizione non si applica alle ditte individuali, alle societa’ di fatto ed alle societa’ aventi un unico socio.

Art. 6.
Progetti finanziabili

1. Possono essere finanziati, secondo i criteri e gli indirizzi stabiliti dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) e nei limiti posti dalla Unione europea, i progetti relativi alla produzione di beni nei settori dell’agricoltura, dell’artigianato o dell’industria ovvero relativi alla fornitura di servizi a favore delle imprese appartenenti a qualsiasi settore.

2. Sono esclusi dal finanziamento i progetti che:
a) prevedono investimenti superiori a lire 5 miliardi al netto dell’imposta sul valore aggiunto (IVA);
b) non prevedono l’ampliamento della base imprenditoriale, produttiva ed occupazionale;
c) non presentano il requisito della novita’ dell’iniziativa;
d) si riferiscono a settori esclusi o sospesi dal CIPE o da disposizioni comunitarie.

Capo II
Misure in favore della nuova imprenditorialita’ nel settore dei servizi

Art. 7.
Soggetti beneficiari

1. Al fine di favorire la creazione di nuova imprenditorialita’, possono essere ammesse ai benefici di cui all’articolo 3, le societa’, ivi comprese le cooperative di produzione e lavoro iscritte nel registro prefettizio di cui all’articolo 13 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, composte esclusivamente da soggetti di eta’ compresa tra i 18 ed i 35 anni, ovvero composte prevalentemente da soggetti di eta’ compresa tra i 18 ed i 29 anni che abbiano la maggioranza assoluta numerica e di quote di partecipazione, che presentino progetti per l’avvio di nuove iniziative nei settori di cui all’articolo 8, comma 1.

2. I soci aventi la maggioranza assoluta numerica e di quote di partecipazione delle societa’ di cui al comma 1 devono risultare residenti, alla data del 1° gennaio 2000, nei comuni ricadenti, anche in parte, nei territori di cui all’articolo 2.

3. Le societa’ di cui al comma 1 devono avere la sede legale, amministrativa ed operativa nei territori di cui all’articolo 2.

4. La presente disposizione non si applica alle ditte individuali, alle societa’ di fatto ed alle societa’ aventi un unico socio.

Art. 8.
Progetti finanziabili

1. Possono essere finanziati, secondo i criteri e gli indirizzi stabiliti dal CIPE e nei limiti posti dall’Unione europea, i progetti relativi alla fornitura di servizi nei settori della fruizione dei beni culturali, del turismo, della manutenzione di opere civili ed industriali, della innovazione tecnologica, della tutela ambientale, dell’agricoltura e trasformazione e commercializzazione dei prodotti agroindustriali.

2. Sono esclusi dal finanziamento i progetti che:
a) prevedono investimenti superiori a lire un miliardo al netto dell’IVA;
b) non prevedono l’ampliamento della base imprenditoriale, produttiva ed occupazionale;
c) non presentano il requisito della novita’ dell’iniziativa;
d) si riferiscono a settori esclusi o sospesi dal CIPE o da disposizioni comunitarie.

Capo III
Misure in favore della nuova imprenditorialita’ in agricoltura

Art. 9
Soggetti beneficiari

1. Al fine di favorire la creazione di nuova imprenditorialita’ in agricoltura, possono essere ammessi ai benefici di cui all’articolo 3, gli agricoltori di eta’ compresa tra i 18 ed i 35 anni, subentranti nella conduzione dell’azienda agricola al familiare, che presentino progetti per lo sviluppo o il consolidamento di iniziative nei settori di cui all’articolo 10, comma 1.

2. I soggetti di cui al comma 1 devono risultare residenti, alla data del 1° gennaio 2000, nei comuni ricadenti, anche in parte, nei territori di cui all’articolo 2.

3. L’azienda agricola deve essere localizzata nei territori di cui all’articolo 2.

Art. 10.
Progetti finanziabili

1. Possono essere finanziati, secondo i criteri e gli indirizzi stabiliti dal CIPE e nei limiti posti dall’Unione europea, i progetti relativi ai settori della produzione, commercializzazione e trasformazione di prodotti in agricoltura.

2. Sono esclusi dal finanziamento i progetti che:
a) prevedono investimenti superiori a lire due miliardi al netto dell’IVA;
b) si riferiscono a settori esclusi o sospesi dal CIPE o da disposizioni comunitarie.

Capo IV
Misure in favore delle cooperative sociali

Art. 11.
Soggetti beneficiari

1. A sostegno dell’imprenditorialita’ sociale possono essere ammesse ai benefici di cui all’articolo 3 le cooperative sociali di cui all’articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991, n. 381, che presentino progetti per la creazione di nuove iniziative, nonche’ per il consolidamento e lo sviluppo di attivita’ gia’ esistenti nei settori indicati all’articolo 12, comma 1.

2. Le cooperative di nuova costituzione, con esclusione dei soci svantaggiati, devono essere composte esclusivamente da soggetti di eta’ compresa tra i 18 ed i 35 anni ovvero composte prevalentemente da soggetti di eta’ compresa tra i 18 ed i 29 anni che abbiano la maggioranza assoluta numerica e di quote di partecipazione.

3. I soci aventi la maggioranza assoluta numerica e di quote di partecipazione delle societa’ di cui al comma 1 devono risultare residenti, alla data del 1° gennaio 2000, nei comuni ricadenti, anche in parte, nei territori di cui all’articolo 2. Nel caso di cooperative gia’ esistenti, tutti i soci devono possedere i predetti requisiti alla medesima data.

4. Le societa’ di cui al comma 1 devono avere la sede legale, amministrativa ed operativa nei territori indicati all’articolo 2.

Art. 12.
Progetti finanziabili

1. Possono essere finanziati, secondo i criteri e gli indirizzi stabiliti dal CIPE e nei limiti posti dalla Unione europea, i progetti relativi alla produzione di beni nei settori dell’agricoltura, dell’artigianato o dell’industria ovvero relativi alla fornitura di servizi a favore delle imprese appartenenti a qualsiasi settore.

2. Sono esclusi dal finanziamento i progetti che:
a) prevedono investimenti superiori a lire un miliardo al netto dell’IVA nel caso di nuove iniziative;
b) prevedono investimenti superiori a lire 500 milioni al netto dell’IVA, in caso di sviluppo e consolidamento di attivita’ gia’ avviate;
c) si riferiscono a settori esclusi o sospesi dal CIPE o da disposizioni comunitarie.

Titolo II
INCENTIVI IN FAVORE DELL’AUTOIMPIEGO

Art. 13.
Principi generali

1. Le disposizioni del presente titolo sono dirette a favorire la diffusione di forme di autoimpiego attraverso strumenti di promozione del lavoro autonomo e dell’autoimprenditorialita’.

2. Le disposizioni sono dirette, in particolare:
a) a favorire l’inserimento nel mondo del lavoro di soggetti privi di occupazione;
b) a qualificare la professionalita’ dei soggetti beneficiari e promuovere la cultura d’impresa.

Art. 14.
Ambito territoriale di applicazione

1. Le misure incentivanti di cui al presente Titolo sono applicabili nei territori di cui ai nuovi obiettivi 1 e 2 dei programmi comunitari, nelle aree ammesse alla deroga di cui all’articolo 87 (gia’ articolo 92), paragrafo 3, lettera c), del Trattato di Roma, come modificato dal Trattato di Amsterdam, nonche’ nelle aree svantaggiate di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 14 marzo 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 15 giugno 1995, n. 138, e successive modificazioni.

Art. 15.
Benefici

1. Ai soggetti ammessi alle agevolazioni sono concedibili i seguenti benefici:
a) contributi a fondo perduto e mutui agevolati per gli investimenti, secondo i limiti fissati dall’Unione europea;
b) contributi a fondo perduto in conto gestione, secondo i limiti fissati dall’Unione europea;
c) assistenza tecnica in fase di realizzazione degli investimenti e di avvio delle iniziative.

2. I benefici finanziari di cui al comma 1 sono concessi entro il limite del de minimis individuato in base alle vigenti disposizioni comunitarie.

Art. 16.
G a r a n z i e

1. La realizzazione e gestione delle iniziative agevolate sono assistite da idonee garanzie anche assicurative relative ai beni ed alle attivita’ oggetto di finanziamento.

Capo I
Misure in favore del lavoro autonomo

Art. 17.
Soggetti beneficiari

1. Al fine di favorire la creazione di lavoro autonomo, possono essere ammessi ai benefici di cui all’articolo 15 i soggetti maggiorenni, privi di occupazione nei sei mesi antecedenti la data di presentazione della richiesta di ammissione e residenti, alla data del 1° gennaio 2000, nei comuni ricadenti, anche in parte, nei territori di cui all’articolo 14, che presentino progetti relativi all’avvio di attivita’ autonome nei settori di cui all’articolo 18, comma 1.

2. Ai fini della disposizione di cui al comma 1, non sono considerati soggetti privi di occupazione:
a) i titolari di contratti di lavoro dipendente a tempo determinato e indeterminato ed anche a tempo parziale;
b) i titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa;
c) i soggetti che esercitano una libera professione;
d) i titolari di partita IVA;
e) gli imprenditori, familiari e coadiutori di imprenditori;
f) gli artigiani.
3. Le iniziative agevolate devono avere sede amministrativa ed operativa nei territori di cui all’articolo 14.

Art. 18.
Progetti finanziabili

1. Possono essere finanziate, secondo i criteri e gli indirizzi stabiliti dal CIPE e nei limiti posti dalla Unione europea, le iniziative nei settori della produzione di beni, della fornitura di servizi e del commercio e la cui realizzazione avvenga in forma di ditta individuale.

2. Sono escluse dal finanziamento le iniziative che:
a) prevedono investimenti superiori a lire 50 milioni al netto dell’IVA;
b) si riferiscono a settori esclusi o sospesi dal CIPE o da disposizioni comunitarie.

Capo II
Misure in favore dell’autoimpiego in forma di microimpresa

Art. 19.
Soggetti beneficiari

1. Al fine di favorire la creazione di iniziative di autoimpiego in forma di microimpresa, possono essere ammesse ai benefici di cui all’articolo 15, le societa’ di persone, di nuova costituzione, non aventi scopi mutualistici e composte per almeno la meta’ numerica e di quote di partecipazione da soggetti aventi i requisiti indicati all’articolo 17, comma 1, che presentino progetti per l’avvio di attivita’ nei settori di cui all’articolo 20, comma 1. Trova applicazione la disposizione di cui al citato articolo 17, comma 2.

2. Le societa’ di cui al comma 1 devono avere la sede legale, amministrativa ed operativa nei territori di cui all’articolo 14.

3. La presente disposizione non si applica alle ditte individuali, alle societa’ di capitali, alle societa’ di fatto ed alle societa’ aventi un unico socio.

Art. 20.
Progetti finanziabili

1. Possono essere finanziate, secondo i criteri e gli indirizzi stabiliti dal CIPE e nei limiti posti dalla Unione europea, le iniziative relative ai settori della produzione di beni e della fornitura di servizi.

2. Sono escluse dal finanziamento le iniziative che:
a) prevedono investimenti complessivamente superiori a lire 250 milioni al netto dell’IVA;
b) si riferiscono ai settori della produzione di beni in agricoltura, del commercio, nonche’ ai settori esclusi o sospesi dal CIPE o da disposizioni comunitarie.

Capo III
Misure in favore dell’autoimpiego in franchising

Art. 21.
Soggetti beneficiari

1. Al fine di favorire la creazione di nuove iniziative di autoimpiego in forma di franchising, possono essere ammesse ai benefici di cui all’articolo 15 le ditte individuali e le societa’, anche aventi un unico socio, di nuova costituzione, che presentino progetti nei settori di cui all’articolo 22, comma 1, realizzabili in qualita’ di franchisee.

2. I titolari delle ditte individuali ed almeno la meta’ numerica dei soci delle societa’ di cui al comma 1, i quali devono detenere almeno la meta’ delle quote di partecipazione, devono possedere i requisiti di cui all’articolo 17, comma 1. Trovano applicazione le disposizioni di cui al citato articolo 17, comma 2.

3. Le ditte individuali e le societa’ di cui al comma 1 devono avere la sede legale, amministrativa ed operativa nei territori di cui all’articolo 14.

4. La presente disposizione non si applica alle societa’ di fatto ed alle societa’ aventi scopi mutualistici.

Art. 22.
Progetti finanziabili

1. Possono essere finanziate, secondo i criteri e gli indirizzi stabiliti dal CIPE e nei limiti posti dalla Unione europea, le iniziative relative ai settori della produzione e commercializzazione di beni e servizi mediante franchising.

2. Sono esclusi dal finanziamento i progetti che si riferiscono a settori esclusi o sospesi dal CIPE o da disposizioni comunitarie.

Titolo III
DISPOSIZIONI COMUNI TRANSITORIE E FINALI

Art. 23.
Disposizioni di attuazione

1. Alla societa’ Sviluppo Italia S.p.a., costituita ai sensi dell’articolo 1 del decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, e’ affidato il compito di provvedere alla selezione ed erogazione delle agevolazioni, anche finanziarie, e all’assistenza tecnica dei progetti e delle iniziative presentate ai fini della concessione delle misure incentivanti previste nel presente decreto legislativo.

2. Nell’attuazione delle attribuzioni di cui al comma 1, la societa’ Sviluppo Italia S.p.a. stipula apposita convenzione triennale con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, sentito il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, entro il sessantesimo giorno dalla data di emanazione del presente decreto.

3. La societa’ di cui al comma 1 e’ autorizzata a stipulare contratti di finanziamento con i beneficiari delle misure previste dal presente decreto.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel limite delle competenze statali ai sensi degli articoli 18 e 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

Art. 24.
Criteri e modalita’ per la concessione delle agevolazioni

1. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e, relativamente alle disposizioni di cui al titolo I, capo III, anche con il Ministro delle politiche agricole e forestali, fissa con uno o piu’ regolamenti, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, criteri e modalita’ di concessione delle agevolazioni previste nel presente decreto. Prima della loro adozione i regolamenti sono comunicati alla Commissione europea a norma dell’articolo 88 (gia’ 93) del Trattato UE. I regolamenti adottati sono comunicati alle competenti commissioni parlamentari entro venti giorni successivi alla loro adozione.

2. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel limite delle competenze statali ai sensi degli articoli 18 e 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

Art. 25.
Disposizioni finanziarie

1. Il Fondo istituito ai sensi dell’articolo 27, comma 11, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e’ rifinanziabile, per un periodo pluriennale ai sensi dell’articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e, per l’anno 2000, fino a lire 100 miliardi a favore degli interventi di promozione del lavoro autonomo, ai sensi dell’articolo 63, comma 2, della citata legge n. 488 del 1999.

2. Il CIPE puo’ destinare con proprie delibere dotazioni ulteriori al Fondo di cui al comma 1.

Art. 26.
Disposizioni generali

1. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica presenta annualmente al Parlamento una relazione sull’attuazione delle misure incentivanti previste dal presente decreto.

Art. 27.
Disposizioni transitorie

1. In attesa dell’emanazione dei regolamenti di cui all’articolo 24, continuano a trovare applicazione i seguenti regolamenti:
a) decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 18 febbraio 1998, n. 306, per le misure previste al titolo I, capo I, del presente decreto;
b) decreto del Ministro del bilancio e della programmazione economica 11 maggio 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 184 dell’8 agosto 1995, per le misure previste al titolo I, capo II, del presente decreto;
c) decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 19 marzo 1999, n. 147, per le misure previste al titolo I, capo III, del presente decreto;
d) decreto del direttore generale del Tesoro 28 ottobre 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 288 del 9 dicembre 1999, per le misure previste al titolo I, capo IV, del presente decreto;
e) decreto del Ministro del tesoro 8 novembre 1996, n. 591, e decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 1° febbraio 1999, n. 222, per le misure previste al titolo II, capo I, del presente decreto.

2. Dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma 1, sono abrogati:
a) l’articolo 1 del decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1995, n. 95;
b) l’articolo 1-bis del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236;
c) l’articolo 3, comma 9, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135;
d) l’articolo 51 della legge 23 dicembre 1998, n. 448;
e) l’articolo 9-septies del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608.

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Finanziamenti agevolati

La Comunità Europea e gli enti pubblici italiani ogni anno mettono a disposizione ingenti quantità di finanziamenti agevolati.

Purtroppo si è notato che ogni anno molti di questi finanziamenti agevolati non vengono richiesti e utilizzati e vanno pertanto perduti.

Questo è un vero peccato e si invita chi può avere accesso a questa tipologia di finanziamento di verificare meglio come va effettuata la richiesta e di chiedere le dovute informazioni presso gli uffici competenti o farsi assistere da un professionista del settore.

Non usufruire di finanziamenti agevolati può causare un aumento di costi dovuti ad altre tipologie di finanziamento.

Il settore non è semplice da seguire e spesso ci sono molte novità ma si ritiene utile un costante aggiornamento per cogliere le numerose ed interessanti opportunità offerte.

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Zurich Connect

Zuritel è l’assicurazione online del gruppo Zurich Italia.
In particolare Zuritel ha cambiato nome e ora si chiama Zurich Connect.

Il gruppo assicurativo Zurich è uno dei più grandi al mondo.

Zurich Connect offre una forte affidabilità, la personalizzazione della tariffa assicurativa con un preventivo personalizzato su misura e offerte assicurative mirate e adatte a ogni specifica esigenza.

Zurich Connect e Zurich coprono ogni esigenza assicurativa tra le quali:

  • Assicurazione moto
  • Assicurazione casa
  • Assicurazione sulla vita
  • Assicurazione sulla morte
  • Assicurazione sulla salute

Fare un’assicurazione online comporta un notevole risparmio economico e di tempo, a questo Zurich Connect abbina un’alta professionalità e competenza che risultano essere particolarmente utili ai clienti nei momenti più impensabili.

La cura e la precisione offerta da questa grande compagnia assicurativa fa dormire sonni molto tranquilli.

Chi effettua per esempio una polizza sulla vita, dopo alcuni anni può richiedere anche un prestito sul valore della polizza vita. Questo è una tipologia di prestito spesso sottovalutato ma particolarmente utile per chi ha esigenze temporanee economiche e riesce a sopperirle attingendo ad un prestito sulla propria polizza vita grazie agli accantonamenti fino a quel momento effettuati.

I tassi applicati in genere sono interessanti rispetto ai normali tassi applicati sui prestiti personali e la flessibilità consentita dalla compagnia di assicurazione rende questa tipologia di prestito davvero interessante da valutare.

In particolare Zurich Connect – gruppo Zurich Italia – consente di fare un preventivo online alle migliori condizioni possibili grazie al canale internet, in genere molto usato.

Zuritel

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IWBank

IW Bank S.p.A. è una banca online quotata alla borsa di Milano e fa parte del Gruppo UBI Banca.
IWBank è specializzata nei servizi finanziari online: la missione di IWBank è quella di fornire servizi finanziari online in via integrata, con alti livelli di efficienza, sicurezza e trasparenza, minimizzando i conflitti di interesse ed offrendo condizioni economiche e di servizio eccellenti per la clientela.
IW Bank aderisce al Fondo Nazionale di Garanzia, al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi (FITD), alla Cassa di Compensazione e Garanzia e all’iniziativa di Abi Patti Chiari.

La banca online IWBank offre anche interessanti proposte di prestiti personali e mutui ed eroga in breve tempo il finanziamento richiesto a condizioni estremamente competitive.

Per potere usufruire dell’offerta è opportuno compilare online la richiesta in modo tale che la banca possa valutare la fattibilità ed offrire quindi le migliori condizioni possibili per IW Bank.
IWBank

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Cofidis

Cofidis è una società francese e opera nel settore finanziario da oltre 25 anni.
Nata all’alleanza ed esperienza di 3 Suisses International e Cetelem è riuscita in pochi anni ad erogare prestiti online e per telefono a ben oltre 10 milioni di clienti in Europa.

Cofidis è una società specializzata alla vendita di credito online avendo iniziato questa specifica attività molti anni fa: per questo Cofidis si può dire che è stata una società finanziaria pioniera della vendita di credito online su internet.

Richiedere un prestito online con Cofidis è facile e veloce. Milioni di persone finora hanno trovato un’ottima convenienza a richiedere un prestito online con Cofidis, una delle società leader del settore.

Con i prestiti Cofidis è semplice ottenere un prestito fino a 15 mila euro con rate di rimborso molto basse e rate personalizzabili in base alle proprie esigenze e disponibilità.

La richiesta di informazioni di un prestito Cofidis non comporta alcuna spesa, non è vincolante e in pochi istanti si avrà a disposizione un preventivo scritto.

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Prestiti Banca Santander

Santander Consumer Bank S.p.A. è una delle principali banche nel mondo nata oltre 150 anni e presente in Italia con oltre 60 filiali con ben oltre 5 milioni di clienti italiani e più di 21 mila negozi convenzionati in Italia e con ben oltre 10 mila filiali nel mondo in 40 Paesi tutte accessibili su strada.

Santander Consumer Bank S.p.A. è altamente specializzata nel credito al consumo e particolarmente in:

  • Finanziamenti a rate
  • Prestiti personali
  • Carte di credito
  • Leasing

La professionalità, la competenza e l’affidabilità offerta da Banca Santander consente di costruire prodotti personalizzati per venire incontro alle esigenze del cliente in tempi rapidi in maniera particolare grazie al canale internet nel quale vengono offerte soluzioni facilmente personalizzabili con la possibilità di avere un riscontro della fattibilità in brevissimo tempo.
Il dinamismo, l’innovazione, la forza, la leadership e lo spirito e iniziativa commerciale sono alla base del successo della Banca Santander: un partner serio ed affidabile con la flessibilità nelle proposte di finanziamento e con servizi ad elevato valore.

Tra le proposte offerte da banca Santander:

  • Prestiti fino a 30 mila euro
  • Rate fino a 120 mesi costanti durante tutta la durata del finanziamento, senza avere sgradevoli sorprese
  • Massima trasparenza e flessibilità
  • Erogazione della somma richiesta entro 24 ore dall’approvazione

Di solito i prestiti personali in banca Santander vengono chiesti per:

  • Prestito personale per acquisto di un’auto
  • Prestito personale per acquisto di una moto
  • Prestito personale per ristrutturazioni
  • Prestito personale per arredamento
  • Prestito personale per viaggi e vacanze
  • Prestito personale per salute e bellezza
  • Prestito personale per cerimonie – matrimonio
  • Prestito personale per altre finalità

Santander conosce bene le esigenze dei clienti e fa in modo di trovare una soluzione interessante alle migliori condizioni possibili, rapidamente.

Ogni preventivo per i prestiti personali di Banca Santander effettuato su internet è gratuito e non è in alcun modo vincolante.

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TAEG tasso annuo effettivo globale

Guida e informazioni sul TAEG

Il TAEG è il tasso annuo effettivo globale. È il tasso percentuale annuo applicato ad un prestito, finanziamento o quanto altro, calcolato considerando tutte le spese che si sostengono per l’erogazione del credito ovvero tasso di interesse applicato, costo apertura pratica, e tutte le spese sostenute inerenti.

A differenza del TAN il TAEG è un indicatore dell’effettivo costo percentuale del finanziamento.

Il calcolo del TAEG è molto utile ed è adatto per calcolare il reale costo complessivo da sostenere sui prestiti personali e su ogni tipo di finanziamento.

Si consiglia sempre di calcolare il TAEG e di rapportarlo al TAN.

Il TAEG è sinonimo di chiarezza e trasparenza e, per legge, deve essere indicato sul contratto di concessione del credito, negli annunci pubblicitari, nelle offerte di prestito e su qualsiasi avviso al pubblico.

Qualora il Taeg non fosse riportato si applica nella misura del tasso minimo nominale dei Bot annuali nei dodici mesi precedenti la stipula del contratto di prestito personale.

Chi concede il prestito personale, ove previsto sul contratto ed in forma giustificatamente motivata, può variare il TAEG purché il beneficiario del prestito sia avvertito per iscritto almeno cinque giorni antecedenti l’applicazione della modifica, pena nullità del contratto, questi ha possibilità di recedere dal contratto entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione liquidando il prestito in base al TAEG fino a quel momento in vigore e precedentemente concordato.

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TAN tasso annuo nominale

Guida e informazione sul TAN:

Il TAN è il tasso annuo nominale ovvero la percentuale d’interesse annuo applicato a un prestito o a un finanziamento.

Nel contratto di prestito personale il TAN indica solo gli interessi percentuali applicati all’importo finanziato e pertanto si dimostra spesso meno significativo rispetto al TAEG (Tasso annuo effettivo globale) che è più completo in quanto esprime il costo reale del finanziamento.

Il decreto legge n. 385 del 1′ settembre 1993, detto legge bancaria, disciplina tra l’altro l’applicazione dei tassi TAN e TAEG e dispone che entrambi i tassi devono essere riportati sul contratto di finanziamento.

Il metodo di calcolo del TAEG è ben spiegato dal medesimo decreto legge sulla legge bancaria e dalla legge n 108 del 1996 e non può superare il “tasso usuraio”.

Il livello oltre il quale si parla di tasso usuraio è aggiornato periodicamente dalla Banca d’Italia.

Oltre al TAN è buona norma prendere visione anche del TAEG nel contratto di prestito personale.

L’obbligatorietà dell’inserimento di questi indicatori di tassi e di costo del finanziamento nel contratto può fare meglio comprendere sull’importanza di comprendere e prendere seriamente in considerazione questi dati quando si è in presenza di un qualsiasi tipo di finanziamento.

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