DIRITTI REALI DI GARANZIA
Il pegno e l’ipoteca, oltre ai privilegi, sono cause legittime di prelazione.
Il pegno e l’ipoteca sono diritti reali che limitano il potere a disposizione (mediante pignoramento o ipoteca) perché sono opponibili erga omnes e per questo sono caratterizzati da assolutezza attribuendo al creditore il potere di esercitare la garanzia espropriando e vendendo il bene anche se la proprietà del bene è passata ad altri; questo è conosciuto come diritto di sequela.
I privilegi sui beni soggetti di diritto reale di garanzia identificabili con pegno ed ipoteca necessitano di un titolo costitutivo di pegno o ipoteca.
È possibile trasferire il pegno o l’ipoteca a terzi.
È tuttavia vietato il patto commissorio con il quale in caso di mancato pagamento la proprietà della cosa oggetto di pegno od ipoteca passa al creditore.
La differenza sostanziale tra pegno e ipoteca è identificabile nel fatto che con il pegno il possesso del bene avente per oggetto beni mobili passa al creditore materialmente mentre con l’ipoteca il bene rimane al debitore.
L’ipoteca ha come oggetto beni immobili, beni mobili registrati, rendite di Stato.
Il pegno e l’ipoteca assolvono quindi all’esigenza del creditore di trovare generalmente piena soddisfazione del credito visto che in caso di mancato pagamento il creditore ha la facoltà di espropriare i beni che poi vengono venduti all’asta e con il ricavato il creditore soddisfa le proprie legittime pretese, salvo fideiussione.
Nel prestito personale bisogna fare attenzione agli eventuali diritti reali di garanzia che spesso vengono richiesti, a tutela dell’Istituto di Credito o di chi eroga il prestito, per concedere il finanziamento richiesto.
Per informazioni sugli articoli del codice civile si può consultare il sito codice civile online.