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CONTRATTO ART 1341: NULLITÀ DEL CONTRATTO E ANNULLABILITÀ DEL CONTRATTO:

Il contratto è la principale fonte di obbligazione ed è disciplinato dall’art. 1341 del codice civile come accordo fra due o più parti per costituire, regolare o estinguere fra loro un rapporto giuridico avente contenuti patrimoniali.

Il contratto è pertanto un negozio giuridico bilaterale o plurilaterale, consensuale o reale, a titolo gratuito o a titolo oneroso, formali o non solenni, commutativi o aleatori, con prestazioni corrispettive o con prestazioni a carico di una sola parte, a effetti istantanei o di durata, necessariamente commerciali od eventualmente commerciali, tipici o atipici (nominati o innominati).

Il negozio giuridico e quindi il contratto può essere nullo o annullabile.

Il contratto è nullo quando manca uno degli elementi essenziali ovvero la manifestazione di volontà, l’oggetto, la causa e, qualora sia richiesta pena nullità, la forma.

Il contratto è altresì nullo se la sua causa è illecita, se è contrario a norme imperative, all’ordine pubblico e al buon costume.

La nullità è insanabile e quindi l’atto deve essere rifatto; la nullità è assoluta e quindi può essere fatta valere da chiunque ne abbia interesse, anche dal giudice d’ufficio; la nullità è imprescrittibile e può essere fatta valere sempre essendo inidoneo qualsiasi decorso del tempo per sanare il vizio.

Il contratto del prestito personale così come ogni tipologia di contratto viceversa è annullabile se è posto in essere da soggetto incapace o se la volontà è affetta da errore, violenza, dolo.

Il contratto annullabile può essere sanato, è sanabile in quanto può essere convalidato solo dalle persone coinvolte; il contratto annullabile è prescrittibile ed acquista validità dopo cinque anni se nessuno interviene.

Per informazioni sugli articoli del codice civile si può consultare il sito codice civile online.

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