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	<title>Prestito personale &#187; Senza categoria</title>
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	<description>Guida ai prestiti personali. Informazioni e offerte di prestito personale</description>
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		<title>Contratto nullo e annullabile</title>
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		<pubDate>Mon, 24 Mar 2008 04:04:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Prestito personale</dc:creator>
				<category><![CDATA[finanziamento]]></category>
		<category><![CDATA[mutuo]]></category>
		<category><![CDATA[Prestiti]]></category>
		<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>

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		<description><![CDATA[<strong>CONTRATTO ART 1341: NULLITÀ DEL CONTRATTO E ANNULLABILITÀ DEL CONTRATTO:</strong>

Il contratto è la principale fonte di obbligazione ed è disciplinato dall'art. 1341 del codice civile come accordo fra due o più parti per costituire, regolare o estinguere fra loro un rapporto giuridico avente contenuti patrimoniali.

Il contratto è pertanto un negozio giuridico bilaterale o plurilaterale, consensuale o reale, a titolo gratuito o a titolo oneroso, formali o non solenni, commutativi o aleatori, con prestazioni corrispettive o con prestazioni a carico di una sola parte, a effetti istantanei o di durata, necessariamente commerciali od eventualmente commerciali, tipici o atipici (nominati o innominati).

Il negozio giuridico e quindi il contratto può essere nullo o annullabile.

Il contratto è nullo quando manca uno degli elementi essenziali ovvero la manifestazione di volontà, l'oggetto, la causa e, qualora sia richiesta pena nullità, la forma.

Il contratto è altresì nullo se la sua causa è illecita, se è contrario a norme imperative, all'ordine pubblico e al buon costume.

La nullità è insanabile e quindi l'atto deve essere rifatto; la nullità è assoluta e quindi può essere fatta valere da chiunque ne abbia interesse, anche dal giudice d'ufficio; la nullità è imprescrittibile e può essere fatta valere sempre essendo inidoneo qualsiasi decorso del tempo per sanare il vizio.

Il <strong>contratto del prestito personale</strong> così come ogni tipologia di contratto viceversa <strong>è annullabile se è posto in essere da soggetto incapace o se la volontà è affetta da errore, violenza, dolo</strong>.

<strong>Il contratto annullabile può essere sanato</strong>, è sanabile in quanto può essere convalidato solo dalle persone coinvolte; il contratto annullabile è prescrittibile ed acquista validità dopo cinque anni se nessuno interviene.

Per informazioni sugli articoli del codice civile si può consultare il sito <a href="http://www.codice-civile-online.it/" title="Codice civile">codice civile online</a>.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="social4i" style="height:29px;">
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<p><strong>CONTRATTO ART 1341: NULLITÀ DEL CONTRATTO E ANNULLABILITÀ DEL CONTRATTO:</strong></p>
<p>Il contratto è la principale fonte di obbligazione ed è disciplinato dall&#8217;art. 1341 del codice civile come accordo fra due o più parti per costituire, regolare o estinguere fra loro un rapporto giuridico avente contenuti patrimoniali.</p>
<p>Il contratto è pertanto un negozio giuridico bilaterale o plurilaterale, consensuale o reale, a titolo gratuito o a titolo oneroso, formali o non solenni, commutativi o aleatori, con prestazioni corrispettive o con prestazioni a carico di una sola parte, a effetti istantanei o di durata, necessariamente commerciali od eventualmente commerciali, tipici o atipici (nominati o innominati).</p>
<p>Il negozio giuridico e quindi il contratto può essere nullo o annullabile.</p>
<p>Il contratto è nullo quando manca uno degli elementi essenziali ovvero la manifestazione di volontà, l&#8217;oggetto, la causa e, qualora sia richiesta pena nullità, la forma.</p>
<p>Il contratto è altresì nullo se la sua causa è illecita, se è contrario a norme imperative, all&#8217;ordine pubblico e al buon costume.</p>
<p>La nullità è insanabile e quindi l&#8217;atto deve essere rifatto; la nullità è assoluta e quindi può essere fatta valere da chiunque ne abbia interesse, anche dal giudice d&#8217;ufficio; la nullità è imprescrittibile e può essere fatta valere sempre essendo inidoneo qualsiasi decorso del tempo per sanare il vizio.</p>
<p>Il <strong>contratto del prestito personale</strong> così come ogni tipologia di contratto viceversa <strong>è annullabile se è posto in essere da soggetto incapace o se la volontà è affetta da errore, violenza, dolo</strong>.</p>
<p><strong>Il contratto annullabile può essere sanato</strong>, è sanabile in quanto può essere convalidato solo dalle persone coinvolte; il contratto annullabile è prescrittibile ed acquista validità dopo cinque anni se nessuno interviene.</p>
<p>Per informazioni sugli articoli del codice civile si può consultare il sito <a title="Codice civile" href="http://www.codice-civile-online.it/">codice civile online</a>.
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