Guida e informazione sui protesti:
Il protesto si identifica con la constatazione ufficiale di un inadempimento di carattere finanziario, ad esempio la mancata accettazione di una tratta, il mancato pagamento di un pagherò o di un assegno bancario.
Consegnando il titolo di credito ad un notaio o ufficiale giudiziario o aiutante ufficiale giudiziario o, nei comuni in cui non siano presenti questi funzionari, al segretario comunale, si leva il processo.
Il protesto segue una normativa ben precisa per essere levato appunto nei termini di legge.
Preso atto del rifiuto di pagare nei termini previsti e nei successivi due giorni dalla scadenza si verifica una dichiarazione con il quale si prende atto del rifiuto, della mancata accettazione o del mancato pagamento.
Il protesto è indispensabile perché il creditore possa effettuare l’azione di regresso.
Il protesto può essere sostituito da una dichiarazione di rifiuto di accettazione o di pagamento firmata dal debitore: se sottoposta a registrazione ha la stessa validità del protesto.
L’elenco dei protestati viene pubblicato a cura della Camera di Commercio sul bollettino dei protesti (se si paga entro 5 giorni il debitore può chiedere la cancellazione del nominativo dal bollettino dei protesti).
Il portatore del titolo è obbligato a dare avviso entro i termini di legge (quattro giorni feriali) al proprio girante e questi entro due giorni feriali deve informare il precedente girante e così via in quanto ognuno potrebbe rispondere solidalmente di quanto non pagato.
Chi non provvede ad avvisare il proprio girante è responsabile del danno arrecato con la sua omissione e non decade dall’azione di regresso.
I protesti seguono quindi una normativa tempisticamente ben precisa.
Successivamente è possibile accedere alle visure protesti, all’elenco protesti, al bollettino protesti, all’albo protesti.
Tuttavia, intervenendo a norma di legge nei tempi dovuti è possibile la cancellazione protesti assegni, e la cancellazione protesti in genere dovuti a protesti bancari o a protesti cambiari ovvero protesto di cambiali, ed altro.
È consigliabile ed opportuno, ove possibile a norma di legge, cancellare il proprio nominativo dal bollettino protesti tenuto dalla Camera di Commercio ed eventuali altri dati pertinenti tenuti altrove.
Inoltre prima di firmare un contratto di prestito e/o finanziamento è opportuno verificare le clausole e le conseguenze che si hanno.
La stessa cosa vale per l’erogazione del prestito personale e nella fase di mancata restituzione: anche in questo caso può esserci la procedura di protesto.
Si ricorda infine che una persona protestata potrebbe avere difficoltà per richiedere un successivo finanziamento in modo particolare finché non viene effettuata la cancellazione protesti.
Read Full Post »